V. Roppo, Garantismo. I nemici, i falsi amici, le avventure, Baldini & Castoldi, Milano 2022, pp. 447, € 25.00.


Garantismo. I nemici, i falsi amici, le avventure Copertina rigida – 19 maggio 2022

di Vincenzo Roppo (Autore), Luciano Violante (Prefazione)



Estratto consultabile al link


https://www.amazon.it/Garantismo-nemici-falsi-amici-avventure/dp/8893889714?asin=B09ZCTPFJN&revisionId=6a11a65e&format=1&depth=1



Garantismo è due cose. È protezione delle libertà individuali contro gli abusi del potere dello Stato, in particolare del potere penale. Ed è rispetto delle regole del gioco democratico da parte di tutti i detentori del potere pubblico, senza falli reciproci né invasioni di campo. In breve garantismo è la nostra stessa civiltà, nei suoi valori politici e culturali più alti. Da Montesquieu, Voltaire e Beccaria a grillini/leghisti/renziani, passando per Craxi, Berlusconi e Leonardo Sciascia. Personaggi come questi accompagnano il garantismo nel suo percorso di opposizione all’assolutismo illiberale e repressivo, poi di confronto-scontro col giustizialismo. Un confronto-scontro che corre parallelo (ma non di rado intrecciato) alle tormentate relazioni fra politica e magistratura. Da Mani pulite alle leggi ad personam; dalle misure anti-mafia e anti-terrorismo alla gestione della pandemia Covid-19; dalle leggi del populismo penale (spazza-corrotti, legittima difesa, decreti sicurezza) alle riforme della giustizia targate Draghi- Cartabia. Ecco i campi in cui, nell’esperienza italiana di questi decenni, il garantismo vive le sue avventure. Combattuto da nemici, insidiato da falsi amici, sempre teso a conquistare l’equilibrio di un «garantismo ben temperato». Prefazione di Luciano Violante.


https://www.amazon.it/Garantismo-nemici-falsi-amici-avventure/dp/8893889714


Consultare

Bartolomeo Romano, Spunti prospettici per una giustizia penale  moderna e liberale


Inoltre, occorrerebbe attuare pienamente l’art. 111 Cost., inverando il processo accusatorio ed il “giusto processo”, facendo sì che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. Ovviamente, con una separazione di carriere tra giudici e p.m. E poi assicurando realmente la ragionevole durata del processo e assicurando che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata “riservatamente” della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; prima cioè che la notizia sia diffusa via stampa. E occorrerebbe garantire che la persona accusata disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; che possa interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, nonché ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Requisiti non sempre garantiti, se l’art. 371-ter c.p. prevede che il difensore – al cospetto di un soggetto che non accoglie il suo invito – si debba rivolgere al p.m., con applicazione dell’art. 371-bis c.p.Infine, occorre evitare che, rincorrendo il populismo giudiziario, il giustizialismo, la lotta dei duri e puri contro il reato e contro il peccato, si persegua ad ogni costo la verità, più che il vero processuale. In tal senso, la spasmodica tensione verso la ricostruzione della verità può addirittura comportare pericoli per la correttezza dei mezzi utilizzati per perseguirla: nel passato, si ricorreva alla tortura, oggi alla custodia cautelare (ma l’art. 13 Cost. parla, più brutalmente ma più correttamente, di carcerazione preventiva…), specie in carcere: una sorta di tortura, appunto, moderna

Articolo integrale in

https://www.penaledp.it/wp-content/uploads/2022/09/2022_Penale-2.pdf

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