Resistenza Costituzionale : i diritti politici dei cittadini sanciti dalla Costituzione --

 





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Diritto all'Elettorato Attivo 


L'articolo 48 della Costituzione italiana sancisce il diritto di voto.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [cfr. artt. 56 , 58 , 71 c. 2 , 75 cc. 1, 3 , 138 c. 2 , XIII c.1].

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [cfr. artt. XII c. 2 , XIII c. 1].


Sono,  previste alcune limitazioni all’esercizio del diritto di voto: sono private di tale diritto le persone condannate a gravi pene detentive o moralmente indegne (si pensi a coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici per essersi impossessati di denaro pubblico o a coloro che sono stati condannati in via definitiva a più di 5 anni di reclusione per delitti contro la persona) nonché i minori di età.

Per quanto riguarda, invece, gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente, il limite inizialmente posto dalla Costituzione, è stato superato da una legge del 1978 [2] e pertanto, anche questi soggetti sono stati ammessi all’elettorato attivo.


L’articolo 49 della Costituzione riconosce ai cittadini la libertà di associarsi in partiti politici.


Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [cfr. artt. 1898 c. 3XII c. 1].


 I partiti sono associazioni di fatto che non possiedono personalità giuridica.

La libertà di associazione politica incontra, però, alcuni limiti di natura costituzionale sia per quanto riguarda la libera formazione dei partiti sia per la libertà dei cittadini di aderire ad un partito.

Per la formazione è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista ; per quanto attiene, invece, alla libertà di adesione, alcuni dipendenti pubblici (magistrati, funzionari ed agenti di polizia, militari, ecc.) non possono fare parte di alcun partito politico

Il diritto di petizione

Articolo 50  della Costituzione 

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere 
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità


Tutti i cittadini possono manifestare la propria volontà, rivolgendosi alle Camere mediante questo specifico strumento, cioè possono richiamare l’attenzione degli eletti su un problema di interesse generale.

Il Parlamento, una volta conosciuta la questione, non ha alcun obbligo di provvedere in quanto la petizione è solo un canale di comunicazione tra il cittadino e i parlamentari.

La petizione è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini, sia elettori sia non elettori. Tuttavia, nonostante sia un mezzo diretto per comunicare con i propri rappresentanti, è scarsamente utilizzato. Basti pensare che ogni anno al Parlamento pervengono solo poche centinaia di petizioni.

D’altra parte esistono altri strumenti più rapidi ed efficaci che consentono ai cittadini di comunicare con i parlamentari come ad esempio attraverso i partiti politici o i sindacati.

La petizione presenta delle caratteristiche specifiche:

  • può essere rivolta da tutti i cittadini anche singolarmente;
  • non è richiesta una forma particolare per la sua formulazione;
  • è prevista solo l’autenticazione della firma del proponente;
  • può attenere qualsiasi problematica purché di interesse comune.

La Costituzione disciplina il diritto di petizione all’art. 50, prevedendo che «[t]utti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità»:  anche nell’ambito del diritto europeo, la petizione è oggetto di un diritto collegato alla cittadinanza europea, regolato dall’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e dall’art. 44 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che prevedono la facoltà per i cittadini europei di presentare petizioni al Parlamento europeo.

La presentazione di una petizione, tuttavia, non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti, come conferma la disciplina prevista nei regolamenti parlamentari.

 

Il diritto di petizione si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale. Per contro, le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all’ordinamento della Repubblica.







 diritto di elettorato passivo

Articolo 51 della Costituzione 

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici 

pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i 

requisiti stabiliti dalla legge [cfr. artt. 56 c. 358 c. 284 c. 197 c. 3104 

c. 4106135 cc. 1, 2, 6XIII c. 1]. A tale fine la Repubblica promuove 

con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche 

elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del 

tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto 

di lavoro.


La Costituzione enuncia il principio di parità tra i sessi nell’accesso ai pubblici uffici ed alle cariche pubbliche, ribadendo l’uguaglianza dei cittadini già proclamata nell’articolo 3 della Costituzione . In tal modo, il nostro legislatore ha voluto rimuovere il limite del sesso che in passato non consentiva alle donne di assumere determinati incarichi. Oggi, le donne possono accedere a qualsiasi carica elettiva così come possono aspirare a qualsiasi ufficio pubblico.

In seguito ad una modifica costituzionale introdotta nel 2003 , sono state introdotte nella Costituzione le “pari opportunità” così da dare più spazio alla presenza femminile sia per l’accesso alle cariche elettive sia agli uffici pubblici.

Successivamente, nel 2004, per le elezioni del Parlamento europeo, è stata approvata la così detta legge delle quote rosa , in base alla quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

E’ prevista, inoltre, l’ammissione agli uffici pubblici ed alle cariche elettive anche agli italiani che non sono cittadini della Repubblica, cioè coloro che vivono all’estero e hanno la doppia cittadinanza o che hanno perso la cittadinanza italiana. A tal proposito, va rilevato che la legge ha equiparato ai cittadini gli italiani non appartenenti allaRepubblica, riconoscendo loro il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni politiche nonché in caso di referendum. Inoltre, ha previsto il diritto di votare e di essere eletti per i cittadini comunitari sia per le elezioni del Parlamento europeo sia per le elezioni comunali 


Come sono tutelati i diritti politici

I diritti politici oltre ad essere riconosciuti dalla nostra Costituzione sono tutelati anche a livello internazionale. In merito, è opportuno ricordare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 anche se è stato il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 a conferire valore vincolante alla proclamazione di tali diritti.

A livello europeo, invece, i diritti politici sono sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella giurisprudenza della relativa Corte con sede a Strasburgo.

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_

Translations/itn.pdf


Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15


Convenzione europea dei diritti dell’uomo

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

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